L’adozione in casi particolari di un minore di età è disciplinata dagli artt. 44 – 57 della Legge 184 del 1983.
A tale tipo di adozione si può ricorrere quando non sussistono i presupposti per pronunciare un’adozione piena e a differenza di quest’ultima non rescinde totalmente i rapporti con la famiglia di origine.
La norma consente in particolare che il minore possa essere adottato:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge (c.d. adozione del figlio del coniuge);
c) quando il minore si trovi in condizione di disabilità e al contempo sia orfano di entrambi i genitori;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
Per adottare un minore ai sensi dell’art. 44 non è necessario essere coniugati ma possono presentare la domanda anche i single.
Sul punto si segnalano le seguenti pronunce:
Trib. Minorenni Napoli Decr., 14/02/2018
“Ai sensi dell'art. 44 della L. n. 184/1983, è ammessa l'adozione in casi particolare da parte di persona non coniugata. Lo stesso principio si applica anche all’adozione internazionale, ammissibile nelle stesse ipotesi in cui è possibile ricorrere all'adozione nazionale legittimante e quella in casi particolari.”
Trib. Minorenni Bologna, 06/07/2017
“L'adozione in casi particolari prevista dall'art. 44, 1° comma, lett. d), della L. n. 184/83, può essere disposta anche in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore, con il quale quest'ultimo abbia instaurato un rapporto genitoriale di fatto.”