Il minore dichiarato adottato con sentenza, dal Tribunale per i minorenni, può continuare ad avere rapporti con i fratelli consanguinei?
La legge sull’adozione, ove la famiglia d’origine risulti irreversibilmente inidonea a svolgere i propri compiti istituzionali, garantisce al minore il diritto ad inserirsi e a crescere in una famiglia in grado di rispondere alle sue esigenze.
La dichiarazione di adozione legittimante comporta per il minore, oltre l’acquisizione dello status di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume il cognome, la cessazione dei rapporti con la famiglia di sangue ex art. 27 comma 3 L. 184/83.
Tale sacrificio si giustifica con l’interesse del minore ad avere una crescita serena, basata sulla chiara identificazione del proprio stato, senza confusioni, sovrapposizioni e possibili contrasti nella sfera affettiva, che potrebbero determinare crisi di identità.
Dalla cessazione dei rapporti con la famiglia d’origine, ne consegue che al minore non è consentito, dopo che la dichiarazione di adozione sia divenuta definitiva, mantenere i rapporti con i fratelli germani, non adottati, maggiorenni.
Diversa è l’ipotesi in cui più fratelli sono stati dichiarati adottati e quindi collocati tra più famiglia.
In tal caso il minore, pur rescindendo giuridicamente i rapporti con la famiglia d’origine, può continuare a coltivare le relazioni di fatto con gli altri fratelli, ugualmente adottati da altre famiglie.
Nella prassi, i Tribunale per i Minorenni tende a non separare i fratelli germani, cercando di abbinarli alla coppia che, all’atto della domanda di adozione, abbia dichiarato la disponibilità ad adottare più fratelli.
In caso contrario, ovvero qualora i bambini debbano essere necessariamente separati, il Tribunale per i minorenni, cercherà tra le coppie, quelle disponibili a consentire il permanere dei rapporti tra fratelli.
Ciò vale, logicamente, per quei minori dolorosamente consapevoli della loro situazione personale, desiderosi di avere una nuova famiglia e al tempo stesso intimoriti dall’idea di interrompere i rapporti con i fratelli germani.
Sotto questo profilo, un ruolo determinante è rappresentato dal tutore/avvocato dei minori, portatore della loro volontà e, quindi, provvisto del relativo potere di far valere il primario interesse alla continuità del rapporto fra gli stessi.
Quindi, la sentenza di adozione del minore non impedisce al giudice del Tribunale per i Minorenni, di disporre la frequentazione del minore con i fratelli di sangue anch’essi adottati, malgrado la cessazione, tra di loro, di ogni formale legame, qualora la relativa continuità sia ritenuta opportuna dai servizi sociali che seguono i minori.
Contro il decreto che non accoglie la domanda d’idoneità all’adozione internazionale è possibile proporre reclamo avanti alla Corte d'Appello - sezione famiglia - territorialmente competente.
Il reclamo deve essere proposto entro dieci giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di rigetto del Tribunale dei Minorenni.
E' quindi molto importante, qualora si decida di reclamare il decreto, di contattare immediatamente un avvocato per non rischiare di perdere il termine.
Se la Corte d’Appello accoglie il ricorso e dichiara la coppia idonea all’adozione internazionale, la coppia può proseguire il percorso adottivo conferendo l’incarico ad un Ente autorizzato, secondo le regole ordinarie.